Videosorveglianza urbana, com’è regolata?

In ambito di videosorveglianza pubblica la privacy diventa un tema preponderante, dal momento che oramai le telecamere installate in luoghi quali comuni e istituzioni pubbliche sono divenute quotidianità.

Ma quali sono le norme che ne regolano il funzionamento? È innanzitutto fondamentale sottolineare come l’utilizzo della videosorveglianza urbana sia un diritto e non un obbligo delle realtà comunali che intendono farne uso al fine di aumentare la sicurezza dei propri spazi, ed è regolato dal decreto di sicurezza pubblica D.l. 11/2009.

Tale norma, poi, va considerata tenendo di conto il Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, che tutela la Protezione dei Dati Personali e detta delle linee guida entro cui muoversi al fine di praticare in modo corretta tali misure di controllo.

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Videosorveglianza pubblica

Nell’ambito pubblico l’attività di videosorveglianza può e deve avvenire solo qualora non siano disponibili mezzi meno invasivi e, come riportato sopra, per ragioni ben definite e specifiche.

Il GDPR (Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali) detta dei limiti per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili da parte dell’ente pubblico che si occupa dell’installazione del sistema di videosorveglianza dei comuni, e tutela i cittadini che devono essere puntualmente informati da apposita cartellonistica di trovarsi in una zona sottoposta a videosorveglianza. Nello specifico, il Regolamento UE 679/2016 prende in considerazione:

  • il tempo di conservazione dei dati sensibili registrati;
  • le finalità per le quali il materiale visivo è stato raccolto;
  • i requisiti ai quali gli impianti di videosorveglianza urbana devono rispondere.

Tutto ciò fa capo al cosiddetto principio di minimizzazione, ovvero l’obbligo per chi detiene la titolarità del trattamento dei dati, di ottenere informazioni che siano pertinenti all’obiettivo prefissato e non eccedenti, ovvero numericamente esagerate e quindi circoscritte, allo scopo per cui le si raccoglie.

Il Titolare, in questo caso il comune, diviene responsabile quindi di eventuali violazioni di tali norme in materia di privacy e sicurezza, e si impegna predisporre e far valere le misure necessarie secondo i principi di responsabilizzazione (accountability) e di privacy by design, dove il primo affida al titolare il compito di decidere in modo autonomo le metodologie e le limitazioni per il trattamento dei dati personali, il secondo invece stabilisce come la tutela delle informazioni raccolte debba essere presente dall’attivazione e messa in opera del sistema di videosorveglianza urbana sino al suo smantellamento.

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Dati biometrici e GDPR

In ambito pubblico i settori maggiormente interessati dalla videosorveglianza urbana sono quelli relativi la sicurezza, lo scarico e smaltimento rifiuti, il controllo del rispetto del Codice stradale.

Data la natura degli ambiti appena descritti, è diritto del Comune avvalersi dell’ausilio di Forze dell’Ordine Locali quali Polizia e Carabinieri, consentendo loro l’accesso ai materiali di videosorveglianza in conformità alla Direttiva UE 2016/680, integrata nel nostro paese tramite il Decreto Legislativo 2018/51, al fine di massimizzare il livello di sicurezza e di tutela del cittadino.

Validi sistemi tecnologici che integrano in modo efficace l’attività di sorveglianza e sicurezza stradale sono i sistemi di lettura targa, presenti tra i servizi forniti da RBR Verona.

Chiunque verrà incaricato di visionare gli archivi d’immagini e video raccolti dal sistema di videosorveglianza urbana andrà debitamente istruito dal soggetto titolare.

Per quanto riguarda i dati biometrici, ovvero l’insieme di informazioni di tipo fisico, fisiologico e comportamentale di un individuo, l’articolo 9, paragrafo 1, del GDPR (General Data Protection Regulation) ne vieta il trattamento nell’ambito della videosorveglianza pubblica, fatta eccezione per alcune situazioni, ovvero:

  • nell’eventualità di una ragionevole motivazione a mantenere protette informazioni vitali di uno o più individui;
  • per la necessità di prove in un procedimento giudiziario;
  • nell’eventuale rilevazione di specifiche motivazioni di interesse pubblico;
  • per la sicurezza sanitaria e tutto ciò che concerne il monitoraggio di malattie facilmente trasmissibili e potenzialmente dannose per gli individui (vedi recente storia mondiale a causa della pandemia da COVID-19);
  • in ambito lavorativo, per l’accesso a zone ad alto rischio, per esigenze organizzative, per la sicurezza sul lavoro e la tutela del patrimonio aziendale (come definito dalla circolare n. 5/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Nell’ambito sanitario appena descritto, RBR Verona mette a disposizione telecamere termiche utili per il controllo della temperatura corporea o per il monitoraggio di aree estese e di difficile controllo. In ambito aziendale, invece, le telecamere perimetrali rilevano rapidamente eventuali intrusioni e notificano in modo tempestivo i centri preposti al controllo.

Prima di passare alla fase pratica di installazione e messa in opera dell’impianto, il titolare, in tal caso il Comune, sarà tenuto ad effettuare una valutazione d’impatto, o DPIA (Data Protection Impact Assessment), che è prevista dall’articolo 35 del GDPR. Questa consiste di un documento nel quale vengono redatte in modo esaustivo le valutazioni dei rischi eventuali insiti in un’attività come quella della sorveglianza di persone in luoghi pubblici, così da stabilire poi le misure di sicurezza che si intendono attuare per la tutela dei diritti del cittadino. Tutto ciò favorisce la trasparenza delle misure di sorveglianza che si intendono attuare, in quanto va espressa anche la durata temporale durante la quale le immagini raccolte vengono mantenute nei sistemi di memorizzazione del sistema e per quali finalità, caratteristiche tecniche che vanno sotto il nome di retention policy.

Tutte le informazioni sin qui citate andranno redatte su apposita cartellonistica e all’indirizzo web del Comune interessato così da esser facilmente visionabili dal cittadino.

Qualora il DPIA non venga redatto o venga fatto in modo incompleto, il titolare è sanzionabile.

 

Sanzioni

La situazione italiana in merito alla videosorveglianza pubblica non è delle più rosee.

Secondo lo studio pubblicato a giugno 2022 da Federprivacy in collaborazione con Ethos Academy, equivale ad una percentuale dell’8%, su un campione di 2 mila individui, il numero di cittadini informati in modo adeguato di essere in un ambiente pubblico videosorvegliato. Il 92% della videosorveglianza dei comuni e dei luoghi pubblici viola perciò la privacy, con ingenti danni economici su base annuale, calcolabili in milioni di euro.

Manca la giusta consapevolezza, nella maggior parte dei casi, relativa all’aver a che fare con materiale sensibile e potenzialmente dannoso per la persona, da compensare quindi con una giusta formazione.

RBR Verona è specialista nell’ambito della videosorveglianza pubblica e privata. Offriamo soluzioni con tecnologie di varia natura, dalla telecamera termica alla perimetrale, passando per gli impianti di lettura targhe e per la domotica, anche senza fili tramite ponti radio.

Per qualsiasi esigenza non esitare a contattarci, ti affiancheremo con una consulenza professionale e specializzata in un primo sopralluogo, occupandoci poi dell’installazione e di eventuali operazioni di manutenzione.

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